Principali obblighi per i Datori di Lavoro di piccole/medie imprese

Principali obblighi per i Datori di Lavoro di piccole/medie imprese

Ai sensi del testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008

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Le principali attività per adempiere agli obblighi relativi alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro




Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

Il Datore di Lavoro deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo in delegabile)

Valutazione dei Rischi:

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento relativo (DVR) (obbligo in delegabile). Per la redazione del Documento può avvalersi di tecnici qualificati esterni.

Attività Antincendio e Primo Soccorso:

Il Datore di Lavoro deve organizzare una gestione delle emergenze affinché durante i turni di lavoro ed in ogni reparto sia sempre garantita la presenza di almeno un addetto al Primo Soccorso ed uno all’Antincendio.

Gli addetti al Primo Soccorso e gli addetti all’antincendio devono essere formati da corsi specifici.

Sorveglianza Sanitaria:

Il Datore di Lavoro deve nominare un Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori solo nel caso in cui venga previsto dalla valutazione dei rischi (presenza di videoterminalisti, presenza di lavoratori notturni, presenza di rischi particolari es. Rumore, movimentazione manuale dei carichi ecc.)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Il Datore di Lavoro deve comunicare ai lavoratori il diritto di designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 Lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo attraverso un organismo paritetico (Ente Bilaterale)

Se viene eletto un rappresentante dei lavoratori interno alla società, il Datore di Lavoro deve provvedere alla sua formazione, facendolo partecipare ad un corso di 32 ore (ai sensi dell’art.37 comma 10 del D.Lgs 81/2008) con aggiornamenti periodici.













Gli Obblighi Generali del Datore di Lavoro in tutte le attività nel quale è presente almeno un lavoratore




1

Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo indelegabile) art. 17

2

Provvedere alla Valutazione di tutti i rischi aziendali con la conseguente elaborazione del documento relativo (DVR) (obbligo indelegabile) art. 17.

Per la redazione del Documento può avvalersi di tecnici qualificati esterni. Il Documento deve avere data certa.

3

Informazione, Formazione e addestramento (documentabile) dei lavoratori impiegati nell’attività, sui rischi presenti in azienda - art. 36-37

4

Nominare un Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori solo nel caso in cui venga previsto dalla valutazione dei rischi (presenza di videoterminalisti, presenza di lavoratori notturni, presenza di rischi particolari per la salute dei lavoratori es esposizione a rumore uso prodotti chimici, attività di movimentazione manuale dei carichi ecc.)

5

Nominare gli addetti al Primo Soccorso e provvedere alla loro Informazione e Formazione specifica

6

Nominare gli addetti alla Prevenzione e Antincendio, e provvedere alla loro Informazione e Formazione specifica

7

Fornire ed informare sull’uso i Dispositivi di Protezione Individuale previsti nella valutazione dei rischi.

8

Nominare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o in alternativa un RLST

9

Installazione e predisposizione dei presidi antincendio: estintori, ecc.

10

Predisporre all’interno dell’attività almeno un pacchetto di medicazione e/o cassetta di Primo soccorso.

11

Certificato di Prevenzione Incendi c/o i VVF (dove necessario)

12

Verifica periodica dell’impianto di Messa a terra












Principali Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

Principali Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

art. 55 del D.Lgs 81/2008 come modificato dall’art.32 del D.Lgs 106/2009


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DESCRIZIONE

SANZIONE

Mancata redazione del documento valutazione dei rischi (art. 29 comma 1)

ARRESTO DA 3 A 8 MESI O AMMENDA DA: € 2.500,00 a 6.400,00

Mancata nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (art. 17 comma 1 lettera b)

ARRESTO DA 3 A 8 MESI O AMMENDA DA: € 2.500,00 a 6.400,00

Mancata formazione del Datore di Lavoro che vuole svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (art. 34 comma 2)

ARRESTO DA 3 A 8 MESI O AMMENDA DA: € 2.500,00 a 6.400,00

Mancata Regolamentazione dei lavori in appalto interferenza e da rischio (Art. 26 comma 1)

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.000,00 a 4.800,00

Mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per la mansione

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.500,00 a 6.000,00

Mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00

Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in seguito a mutamenti organizzativi e produttivi di rilevanza ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.500,00 a 6.000,00

Mancata cooperazione con le ditte in appalto o lavoratori autonomi, nonché la mancata valutazione del Rischio da Interferenze quando necessario

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.500,00 a 6.000,00

Mancata concessione ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

AMMENDA DA: € 2.000,00 a 4.000,00

Mancata informazione del Medico Competente e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione in relazione a:

A) la natura dei rischi;

B) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

C) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

D) i dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;

E) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

AMMENDA DA: € 1.000,00 a 4.500,00

Per datori di lavoro di ditte in appalto, viene sanzionata la mancata presenza di tesserino di riconoscimento con foto per il lavoratori

AMMENDA DA: € 100,00 a 500,00 per ciascun lavoratore

ADDESTRAMENTO

Mancata applicazione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico

addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e

protezione, e del medico competente (Art. 36 comma 1)

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione (Art. 36 comma 2):

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00


Mancata informazione alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 lettera b))

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 750,00 a 4.000,00

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1:

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00


Art. 37 comma 7

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA:€ 1.200,00 a 5.200,00

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (Art. 37 comma 9)

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

(Art. 37 comma 10)

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA:€ 1.200,00 a 5.200,00

EMERGENZE

Mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 750,00 a 4.000,00

Mancata organizzazione dell’attività Primo Soccorso

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA:€ 750,00 a 4.000,00

Mancata programmazione di interventi, provvedimenti ed istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,

abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (Art. 43 comma 1 lettere d)

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00

Mancata predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o

automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (Art. 43 comma 1 e-bis)


ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.20 0,00

Nei luoghi di lavoro soggetti al d.Lgs 81/2008 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (Art. 46. Prevenzione incendi).

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.200,00 a 5.200,00

SORVEGLIANZA SANITARIA

Mancata nomina del il medico competente per l'effettuazione della

sorveglianza sanitaria, se sono presenti rischi per la salute dei lavoratori non trascurabili.

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 1.500,00 a 6.000,00

Mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa

specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

AMMENDA DA: € 1.000,00 a 4.500,00

Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

AMMENDA DA: € 2.000,00 a 4.000,00

Mancata comunicazione al Medico Competente della cessazione del rapporto di lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria

AMMENDA DA: € 500,00 a 1.800,00

In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, per almeno dieci anni

AMMENDA DA: € 500,00 a 1.800,00

RIUNIONE PERIODICA

Mancata convocazione della riunione periodica annuale nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,

AMMENDA DA: € 2.000,00 a 4.000,00

Mancata convocazione della riunione periodica in caso di significative modifiche relative alla sicurezza sul lavoro, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,

AMMENDA DA: € 2.000,00 a 4.000,00

Svolgimento della Riunione Periodica non seguendo i criteri stabiliti dall’art.15 del D.Lgs 81/2008

AMMENDA DA: € 2.000,00 a 6.600,00

Mancata verbalizzazione della riunione periodica

AMMENDA DA: € 500,00 a 1.800,00

Mancata consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi (art. 18 comma 1 lettera o))

ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA: € 750,00 a 4.000,00

Mancata custodia del Documento di Valutazione dei Rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

AMMENDA DA: € 2.000,00 a 6.600,00













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(art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008)




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